Le Parti del Contratto di Sponsorizzazione

by Avv. Nicola Ferrante
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Consulenza per la redazione di contratti di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione è caratterizzato da un forte rapporto fiduciario tra le parti, dovuto all'inevitabile sovrapposizione d’immagine che con tale accordo si realizza. L'azienda sponsor utilizzando come veicolo pubblicitario un altro soggetto, lega inscindibilmente la sua immagine a quella dello sponsorizzato, con la conseguenza che il risultato di quest'operazioni in termini di ritorno pubblicitario risulterà fortemente condizionata, in senso positivo o negativo, dalle vicende dello sponsorizzato, sulle quali però lo sponsor non ha alcuna possibilità di ingerenza o controllo.

Infatti l'obbligazione del soggetto sponsorizzato è un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Cioè questo non è obbligato a garantire un risultato della propria attività e di conseguenza non è obbligato a garantire un determinato ritorno pubblicitario. E’ invece obbligato a porre in essere tutti i comportamenti destinati a rendere possibile il ritorno pubblicitario, con la conseguenza che l'obbligazione dovuto dalla sponsorizzato consiste nella diffusione del marchio o dell'immagine dello sponsor nelle varie modalità previste dal contratto, senza la garanzia del raggiungimento di un determinato risultato e quindi di un determinato ritorno pubblicitario.

L’impresa sponsor è quindi la parte “debole” del contratto, dal momento che lo sponsorizzato ottiene un corrispettivo per l'espletamento dell'attività indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del ritorno pubblicitario che si realizza, mentre lo sponsor sostiene un  costo senza avere la certezza di un determinato rendimento.

Da rilevare inoltre che lo sponsorizzato gode di piena autonomia nello svolgimento della propria attività, e solitamente viene espressamente escluso che l'impresa sponsor abbia qualsiasi potere decisionale nella direzione dell'attività o dell’evento.

Evidenziato ciò, il contratto di sponsorizzazione non può essere considerato un contratto aleatorio visto che le obbligazioni a carico dello sponsorizzato sono  solitamente determinabili e certe anche attraverso una solida prassi contrattuale che permette di  individuare una serie di obbligazioni tipiche che danno  al contratto di sponsorizzazione una sua precisa fisionomia. Non si può comunque negare la sussistenza di un rischio economico pronunciato a carico dell'impresa sponsor, data la dipendenza del ritorno pubblicitario da fattori non controllabili o da eventi incerti. È comunque necessario evidenziare che per tutelare maggiormente lo sponsor,  spesso nei contratti si introducono clausole risolutive per una serie sempre più vasta di ipotesi e accadimenti che possono pregiudicare l'immagine dello sponsor o in caso di eventi che impediscono il raggiungimento dello scopo del contratto o ne rendano eccessivamente onerosa la prestazione.

Infatti possono essere inserite nel contratto clausole che prevedono il recesso unilaterale dello sponsor in presenza di fatti negativi che riguardano lo sponsorizzato,  come ad esempio la retrocessione di un club sportivo o la squalifica per un non breve periodo o per cause infamanti. Non possono  essere escluse clausole di adeguamento del corrispettivo pagato dallo sponsor in correlazione al raggiungimento di obiettivi predeterminati. Spesso viene stabilito un corrispettivo a favore dello sponsorizzato in parte in misura fissa e in qualche misura variabile. La parte variabile può essere stabilita in funzione ai risultati sportivi o alla posizione della classifica. Chiaramente questa  clausola non si potrà applicare nelle sponsorizzazioni di eventi.

Riguardo le obbligazioni dello sponsorizzato si prevede in generale che il marchio dello sponsor, o di un suo prodotto, debba essere affisso sul luogo dell’evento, con l'obbligo di pubblicizzare detto marchio, o un prodotto, in siti determinati. Viene solitamente previsto l'impegno del soggetto sponsorizzato a partecipare a un determinato numero di iniziative promozionali organizzate dallo sponsor. Riguardo le sponsorizzazione tecniche, è  generalmente previsto anche l'obbligo dello sponsorizzato di usare i capi di abbigliamento, le attrezzature sportive o altro materiale fornito. Spesso lo sponsorizzato si obbliga ad una serie di comportamenti  che si concretizzano nel consentire allo sponsor di proclamarsi fornitore ufficiale, o di utilizzare gli spazi nei luoghi di svolgimento delle gare per pubblicizzare i propri prodotti o attraverso l'obbligo da parte dello sponsorizzato di non agevolare, con le proprie prestazioni o con la propria immagine, le attività promozionali di un'impresa in concorrenza con lo sponsor.

Nelle sponsorizzazioni personali si rilevano poi una serie di clausole che impongono all'atleta di non esercitare sport pericolosi per  non mettere a repentaglio la propria incolumità o che impongono obblighi generici come quello di non ledere con il proprio comportamento l'immagine dell'impresa sponsor.

Riguardo l'oggetto del contratto si è già rilevato che la prestazione dello sponsor sia facilmente determinabile, mentre gli obblighi dello sponsorizzato sono spesso identificati in maniera generica. Oltre che versare un corrispettivo in denaro, lo sponsor può trasferire alla sponsorizzato altri beni, come attrezzature sportive e generi di abbigliamento, o può fornire specifici servizi. Quando lo sponsor trasferisce la proprietà di determinati beni, per la regolamentazione del rapporto è utilizzabile la disciplina codicistica sulla vendita, ad esempio riguardo i vizi o difetti della cosa venduta, che prevede il risarcimento dei danni derivanti dall'uso di strumenti o beni difettosi. Se invece lo sponsor concedi beni solo per un uso temporaneo, sarà applicata la disciplina della locazione.

La risoluzione del contratto da parte dell'impresa sponsor è possibile lo sponsorizzato lede il dovere di buona fede e correttezza provocando una grave alterazione dell'assetto contrattuale, tale da rendere legittima la risoluzione. In ogni caso è bene di ricordare che il ritorno pubblicitario non  è quasi mai garantito dal contratto e quindi lo sponsor non ha alcun diritto  ad ottenerlo. Tuttavia si riconosce allo sponsor una serie di altri diritti, come quello di pretendere dalla sponsorizzato un comportamento coerente con la pubblicizzazione dell'immagine o del prodotto oggetto del contratto. Anche la sponsorizzato può violare il obbligazioni assunte come nel caso in cui ometta l'abbinamento del nome e del marchio. Si può  prefigurare una responsabilità dello sponsorizzato quando la sua attività sportiva non è improntata ai rispetto dei valori del mondo dello sport, come ad esempio gravi violazioni delle regole  federali sportive, violazione dell'ordinamento giuridico sportivo,  assunzione di sostanze dopanti, false dichiarazioni, aggressione fisica, comportamenti preordinati ad impedire o ritardare il regolare svolgimento di un incontro o di una gara. Inoltre, lo sportivo o il team sportivo ha l'obbligo di astenersi da tutte quelle condotte che ledono la loro immagine agli occhi del pubblico e si ripercuotono anche sul ritorno pubblicitario legittimamente atteso dallo sponsor. La società o il team sportivo potrà essere responsabile anche quando i propri atleti, nell'esercizio della loro attività sportiva, assumono gravi comportamenti lesivi dell'ordinamento giuridico sportivo o della loro immagine o di quella del team sportivo. 

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avv. Nicola Ferrante

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