Le Clausole nel Contratto di Sponsorizzazione

by Avv. Nicola Ferrante
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Consulenza per la redazione di contratti di sponsorizzazione

Abbiamo già notato che anche al contratto di sponsorizzazione si applica la disciplina dei contratti in generale prevista dal Codice Civile, salvo restando la libertà delle parti di inserire le clausole che ritengono più opportune per la loro tutela o per regolare rapporto contrattuale. Il contratto di sponsorizzazione dovrà essere redatto per iscritto e dovrà avere un contenuto minimo, come ad esempio: l'indicazione delle parti, una descrizione dell'immagine o del segno distintivo da diffondere, un'elencazione degli obblighi contrattuali dello sponsorizzato, il corrispettivo economico, la durata del contratto, la possibilità di rinnovo. Ulteriori clausole molto frequenti e più  specifiche  sono: la previsione di un diritto di esclusiva, la concessione a fini pubblici pubblicitari del diritto all'utilizzazione dell'immagine o dei segni distintivi, la previsione dell' obbligo di un determinato comportamento a carico dello sponsorizzato, clausole di risoluzione espressa e patto di non concorrenza, clausole  di aumento o diminuzione del corrispettivo previsto a seconda dei risultati.

Sempre prevista è clausola di durata del contratto. Nei contratti di sponsorizzazione di eventi o singole manifestazioni di breve durata, la durata dell'accordo è limitata al periodo di svolgimento dell'evento stesso, mentre nei casi di eventi o manifestazione di lunga durata si prevedono rapporti duraturi. In caso di sponsorizzazione di singoli atleti, squadre o federazioni, in genere la durata dell'accordo è pluriennale, compresa tra i 3 e i 5 anni. Molto frequente è clausola di opzione con cui lo sponsor impone allo sponsorizzato di non dare inizio a trattative con altre aziende per un nuovo contratto fino a una determinata data, entro la quale lo sponsor si assicura diritto di stipulare un nuovo contratto di sponsorizzazione. Invece, con la causa di prelazione lo sponsor si riserva il diritto di stipulare un nuovo contratto col medesimo soggetto, obbligandolo a preferirlo, a parità di condizioni, ad altri potenziali contraenti, nel caso in cui alla scadenza del contratto lo sponsorizzato intenda procedere alla conclusione di un nuovo accordo in materia.

Molto frequenti sono le clausole di tolleranza, che hanno la funzione di informare lo sponsor dell'esistenza o della possibilità per lo sponsorizzato di stipulare ulteriori paralleli contratti di sponsorizzazione con altre imprese. Sono poi molto comuni le clausole di non concorrenza, con cui lo sponsorizzato si impegna a non concludere accordi pubblicitari o di sponsorizzazione con soggetti in rapporto di concorrenza con lo sponsor, durante il periodo di efficacia del contratto. In taluni casi questo obbligo  viene poi esteso anche ad un  periodo successivo alla scadenza del contratto.

Altra clausole ricorrente è la clausola di esclusiva, con cui lo sponsorizzato riserva ad un determinato sponsor l'esercizio o lo sfruttamento in modo esclusivo di determinati diritti o eventi. Queste clausole prevedono il divieto di stipulare sponsorizzazione con qualunque altra impresa, ovvero limitare la possibilità di farsi sponsorizzare da imprese che operano nello stesso settore merceologico dello sponsor principale.

Frequente è clausola di non ingerenza, che ha scopo di precisare l'autonomia del soggetto sponsorizzato nell'organizzazione e nello svolgimento dell'evento, sottolineando che lo sponsor non ha alcun potere decisionale o diritto d’ingerenza sull'attività commerciale, amministrativa o gestionale dello sponsorizzato. In tale ambito si  stabiliscono  limiti precisi al diritto dello sponsor di utilizzare, nel corso dell'evento, propri incaricati che partecipano o seguano attivamente l'evento.

Sono poi molto comuni le clausole che tendono a regolare il rapporto tra lo sponsor e sponsorizzato al momento della scadenza del contratto, con lo scopo di eliminare le possibilità di controversie. Clausola tipica è quella con cui lo sponsorizzato vieta all'impresa sponsor di continuare a fregiarsi del titolo di sponsor dopo la scadenza del relativo contratto  o comunque vietando lo sfruttamento dei diritti di utilizzazione dell'immagine, del nome o del simbolo dello sponsorizzato dopo la scadenza dell'accordo.

Nel caso in cui lo sponsor consegni materiali o attrezzature allo sponsorizzato, si prevede una clausola di garanzia, che stabilisce che in caso di eventuali vizi o difformità dei beni consegnati allo sponsorizzato, questi devono essere comunicati entro un determinato termine della consegna. In tal caso fornitore sponsor ha l'obbligo di  sostituire tali beni entro un determinato termine.

Ci sono poi le clausole di correttezza, che prevedono un vero e proprio obbligo contrattuale a comportarsi correttamente e secondo buona fede durante l'esecuzione del contratto. Questo perché il contratto di sponsorizzazione si caratterizza per una forza interferenza e interconnessione tra le immagini dello sponsorizzato e dell'impresa sponsor, che possono facilmente essere lese da comportamenti e dichiarazioni di una delle parti.

I contratti di sponsorizzazione, quando sono inerenti ad attività sportive, integrano  clausole di rinvio e accettazione della normativa federale sportiva, che diviene vincolante anche nei confronti dello sponsor. In genere, sempre per questi contratti, si è soggetti alla procedura preventiva di controllo o autorizzazione da parte delle federazioni sportive competenti, controllo finalizzato a valutare la conformità del contenuto del contratto alle specifiche disposizioni federali in materia di sponsorizzazione.

Come già evidenziato il contratto di sponsorizzazione realizza una forte sovrapposizione tra l'immagine dell'impresa sponsor e l'immagine dello sponsorizzato con la conseguenza che il risultato in termini di ritorno pubblicitario può essere fortemente condizionato, in senso positivo o negativo, dalle vicende dello sponsorizzato sul quale lo sponsor  non ha alcuna possibilità di ingerenza controllo. Questa situazione spinge le parti contraenti ad adottare specifiche clausole volte ad eliminare o comunque ridurre questi rischi. Tali casi sono per esempio l'infortunio dell'atleta sponsorizzato, la cessazione dell'attività dello sponsorizzato  o la sua mancata partecipazione a determinati eventi. In questi casi non è raro trovare nei contratti clausole di riduzione del corrispettivo. Nel caso di attività sportive, un  evento negativo può essere la retrocessione  o una serie di  insuccessi da parte del team sportivo che si traducono per lo sponsor in un minor  ritorno d’immagine o addirittura in un ritorno di immagine negativo. In tal caso lo sponsor  si può tutelare tramite l'inserimento di una clausola risolutiva espressa in forza della quale  si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di tali eventi negativi.

In questa sezione potete trovare gli articoli sulle parti del contratto, le clausole del contratto, le tipologie di sponsorizzazione, la sponsorizzazione di spettacoli ed eventicontratti di abbinamentocontratto di partnership

avv. Nicola Ferrante

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