Disciplina Fiscale Sponsorizzazione

by Avv. Nicola Ferrante
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Consulenza legale redazione e gestione sponsorizzazione

Le spese per le sponsorizzazioni sono integralmente deducibili come quelle di pubblicità, dato che si tratta di contratti a prestazioni corrispettive.

L'agenzia delle Entrate (con le risoluzioni 2/1016 del 1974, 9/204 del 1992 e 356/E del 2002) e la dottrina prevalente ritengono che le spese di sponsorizzazione debbano avere, al momento della determinazione del reddito d'impresa, lo stesso trattamento di quelle di pubblicità.  La circolare 34/E/2009 ha affermato che le spese di sponsorizzazione, per essere deducibili come spese di pubblicità, devono:

- avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il marchio dell'impresa;

- essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del soggetto beneficiario.

Le incertezze interpretative, derivano dalla giurisprudenza della Cassazione. I giudici di legittimità hanno infatti affermato (sentenze 8679/2011, 2790/2009, 21270 e 17602 del 2008, 9567/2007) che le spese di sponsorizzazione sarebbero da qualificare come spese di rappresentanza.
Da ultimo, l'ordinanza 3433/2012 ha esaminato il caso di una società operante nel settore dell'impiantistica per imballaggi, che non aveva provato l'esistenza di una «diretta aspettativa di ritorno commerciale» che potesse risultare «ragionevolmente riconducibile all'attività di un pilota professionista» e all'apposizione sulla vettura da corsa della denominazione della stessa società e non aveva spiegato, «neppure in memoria, quale potesse essere la concreta finalità di incremento commerciale».
Ma la pronuncia non ha negato in via di principio la riconducibilità delle spese per sponsorizzazioni tra quelle di pubblicità: ha solo stabilito la necessità che sussista un nesso tra l'attività svolta dalla società e quella sponsorizzata. In assenza di questo nesso, le spese non possono essere considerate di pubblicità, ma devono essere considerate di rappresentanza.
Il periodo d'imposta in contestazione, peraltro, era il 2004: antecedente, quindi, al 2008, quando è entrata in vigore l'attuale disciplina delle spese di rappresentanza.

Con riferimento alle nuove regole, il decreto del 19 novembre 2008 ha stabilito che il carattere essenziale delle spese di rappresentanza è costituito dalla mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati, mentre le spese di pubblicità sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa deve essere ricercata nell'obbligo della controparte di pubblicizzare o propagandare, a fronte di un corrispettivo, «il marchio e/o il prodotto dell'impresa» per stimolarne la domanda.

In ogni caso, per l’impresa che intenda avviare un piano di sponsorizzazione, sarà preferibile: 

- redigere in forma scritta l’accordo di sponsorizzazione fornendo ogni dettaglio in merito all’oggetto della sponsorizzazione, alle modalità di espletamento, alle prestazioni a carico delle parti, ecc.; 

- conservare tutta la documentazione ritenuta utile a prova del fatto che il contratto abbia avuto effettivamente esecuzione, al fine di disporre di quanto necessario a provare, in sede di eventuale contestazione, l’effettività della sponsorizzazione; 

- fornire prova della ratio della sponsorizzazione effettuata e del suo legame con il programma economico imprenditoriale, specificando l’obiettivo perseguito con la spesa in questione ed evidenziando il target dei clienti che l’azienda intende avvicinare. 

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avv. Nicola Ferrante

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