Contratto di Sponsorizzazione

by Avv. Nicola Ferrante
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Consulenza per la redazione di contratti di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione può essere definito come contratto con il quale una parte, detta sponsor, si obbliga ad una prestazione pecuniaria o all'attribuzione di una cosa nei confronti di un'altra parte, detta sponsee (o sponsorizzato),  la quale si obbliga divulgare il nome o il marchio dello sponsor nelle varie manifestazioni della propria attività o anche modificare la propria denominazione sociale assumendo quella dello sponsor.

Il contratto di sponsorizzazione comprende quindi una serie di ipotesi nelle quali un soggetto si obbliga, dietro corrispettivo, ad acconsentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome per promuovere presso il pubblico un marchio un prodotto. Non è raro che il contratto preveda che lo sponsee tenga determinati comportamenti a favore del marchio  oggetto del contratto.

Il contratto di sponsorizzazione è quindi uno strumento pubblicitario indiretto, ossia uno strumento di marketing che vuole raggiungere il  pubblico di un dato evento per promuovere la vendita di prodotti e servizi. La peculiarità del contratto di sponsorizzazione risiede nelle legame che si instaura tra la notorietà di un marchio commerciale e l'attività dello sponsorizzato al fine di ottenere un ritorno pubblicitario.

Il contratto di sponsorizzazione è  un contratto atipico, dato che non è specificatamente disciplinato dalla legge e  quindi trae la sua disciplina dalle disposizioni sui contratti in generale previste dal codice civile. È un tipico contratto d'impresa, cioè un contratto che presuppone la presenza di un'organizzazione imprenditoriale , dato che la diffusione pubblicitaria viene considerata  attività strumentale di un’impresa. Tramite questo contratto si commercializza, con diritto di esclusiva, il nome e l'immagine di una persona, di un gruppo di persone, di un club, di un evento o di un'attività.

Solitamente nel contratto di sponsorizzazione il ruolo di sponsor è svolto da una società commerciale, ma spesso anche da enti a struttura associativa,  enti pubblici o da istituti bancari, consorzi d’imprese. Lo sponsor rimane del tutto estraneo all'attività del soggetto o dell'ente sponsorizzato che è libero di organizzarsi autonomamente. E’ quindi da escludersi ogni responsabilità dello sponsor, a titolo contrattuale o extra contrattuale, inerente l'organizzazione dell'attività del soggetto sponsorizzato. Invece può sussistere una responsabilità  quando i danni derivano da materiali forniti dallo sponsor che mostrino un cattivo funzionamento o si rivelino pericolose, perché in tal caso si configura a carico dello sponsor un concorso di responsabilità.

I principali tipi di sponsorizzazione sono :

- la sponsorizzazione in esclusiva, in cui lo sponsor è l'unico sostenitore dello sponsorizzato e deve sopportare un impegno economico ingente. In tal caso lo sponsor principale  ottiene un rilevante ritorno d'immagine;

- la sponsorizzazione tecnico sportiva, che impone lo sponsor l'obbligo di fornire beni, attrezzature, impianti, sotto forma di cessione degli stessi o semplicemente a concederli  in godimento per un tempo determinato;

- lo sponsor secondario, che vede garantito il diritto di esclusiva in relazione ad una categoria merceologica, come ad esempio il “fornitore ufficiale”, potendo menzionare la partnership sul prodotto stesso, in base ad un apposito contratto di licenza per l'uso del marchio soggetto sponsorizzato. Si differenzia dello sponsor tecnico in quanto i prodotti pubblicizzati possono essere utilizzati in occasione dell'attività sportiva ma non sono indispensabili per lo svolgimento di essa.

Allo stato, il settore che più fa uso dei contratti di sponsorizzazione è quello sportivo, anche per l'ampia diffusione che alcuni sport hanno sul pubblico. Comunque, anche il settore degli eventi legati al mondo culturale, musicale e il settore pubblico-sociale, fanno ampio uso della sponsorizzazione. Nell'ambito della sponsorizzazione sportiva, cioè quella più diffusa, i soggetti da sponsorizzare possono essere squadre sportive, scuderie, associazioni sportive, singoli atleti, federazioni sportive, eventi e manifestazioni sportive, stadi e palasport. Di recente uso è l'accordo in base al quale lo sponsor, indipendentemente dal settore merceologico in cui opera o del prodotto che intende promuovere, affianca il proprio nome commerciale o un marchio ad uno stadio o palazzetto che accoglie le partite di un determinato campionato.

Dal momento che il contratto di sponsorizzazione non è disciplinato dalla legge, per esso non è prevista alcuna forma determinata e quindi non deve essere redatto necessariamente in forma scritta. La forma più usata  risulta  essere scrittura privata, che comunque soddisfa le esigenze probatorie sull'accordo contrattuale, determinando un preciso e articolato regolamento e prestazioni.

In questa sezione potete trovare gli articoli sulle parti del contratto, le clausole del contratto, le tipologie di sponsorizzazione, la sponsorizzazione di spettacoli ed eventicontratti di abbinamentocontratto di partnership

avv. Nicola Ferrante

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